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Home San Martino in Rio, Trignano, Lemizzone Consiglio Affari Economici Regolamento C.A.E.
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Consiglio Affari Economici

     Regolamento

 

Art. 1 - Natura
Il Consiglio per gli Affari Economici è costituito dal Parroco a norma del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione economica della Parrocchia.

Art. 2 – Fini
Il Consiglio per gli Affari Economici ha i seguenti scopi :
a)coadiuvare il Parroco nel predisporre, a seconda delle necessità pastorali, il bilancio preventivo dell’amministrazione ordinaria e straordinaria della Parrocchia , elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
b)approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo generale e delle varie attività;
c)verificare periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio e procedere alle variazioni che si rendessero necessarie;
d)esprimere parere motivato sugli atti di straordinaria amministrazione; tale parere dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione da presentarsi all’Ordinario diocesano a norma del Codice di Diritto Canonico, delle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e delle disposizioni diocesane;
e)vigilare sulla buona conservazione degli immobili di proprietà della Parrocchia, proponendo le operazioni necessarie per la loro accurata manutenzione;
f)curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (cfr. can. 1284 § 2, n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.
g)Per ogni attività od opera particolare (oratorio, scuola materna, casa di riposo, ecc. ) dovrà essere tenuta documentazione e contabilità a parte in appositi registri. Nelle Parrocchie affidate ad Istituti Religiosi, i C.P.A.E. verificheranno inoltre, per quanto attiene gli aspetti economici, l’applicazione delle convenzioni previste da can. 520 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 3 – Composizione
Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari parrocchiali, e inoltre da 3 a 5 fedeli per le parrocchie con meno di tremila abitanti, e da 5 a 7 fedeli per le parrocchie con oltre tremila abitanti, nominati dal Parroco, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Quando due o piu’ parrocchie sono affidate ad un solo Parroco è possibile, con il consenso dell’Ordinario diocesano, costituire un Consiglio Interparrocchiale per gli Affari Economici, a patto che le Parrocchie siano equamente rappresentate, almeno due consiglieri per parrocchia, e che le gestioni economiche siano tenute distinte.
I Consiglieri dovranno distinguersi per integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita parrocchiale, competenti a capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia Vescovile, per la conferma da parte dell’Ordinario diocesano, prima del loro insediamento. Si intendono confermati i Consiglieri per i quali non viene sollevata obiezione entro trenta giorni dalla comunicazione.
I Consiglieri durano in carica 5 anni , e possono essere riconfermati. Per la durata del loro mandato, i Consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi, accertati dall’Ordinario diocesano.
Con la vacanza della Parrocchia il C.P.A.E. decade. E’ tuttavia facoltà del nuovo Parroco riconfermarlo fino alla sua naturale scadenza. Tale disposizione vale anche per le Parrocchie affidate ad un Amministratore parrocchiale a tempo indeterminato.

Art. 4 – Incompatibilità
Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o affinità, e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

Art. 5 – Presidente
Spetta al Presidente :
a)la convocazione del Consiglio
b)la fissazione dell’ordine del giorno
c)la presidenza delle riunioni
d)il coordinamento fra C.P.A.E. e il Consiglio Pastorale Parrocchiale
e)la nomina del segretario tra i membri del Consiglio

Art. 6 – Poteri del Consiglio
Il C.P.A.E. ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia, in conformità al can. 212 § 3 del Codice di Diritto Canonico:
I Consiglieri dovranno essere messi al corrente sullo stato patrimoniale e sull’andamento amministrativo della parrocchia in tutti i suoi aspetti.
Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, e se ne varrà come valido strumento per l’amministrazione dei beni della parrocchia. Non si discosterà dal parere espresso dal Consiglio se non per gravi ragioni e sentito l’Ordinario diocesano:
Resta ferma, in ogni caso, la legale rappresentanza della parrocchia, che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali, a norma del can. 532 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 7 – Riunioni del Consiglio
Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta a quadrimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a lui richiesta motivata da almeno due consiglieri.
Alle riunioni potranno partecipare, ove necessario, soprattutto in ordine all’assunzione di oneri finanziari di rilevante consistenza come costruzioni di chiese, di opere parrocchiali, di scuole materne ecc., e su invito del Parroco, anche altre persone in qualità di esperti, tecnici e legali.
Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. -8 – Vacanza di seggi nel Consiglio
in caso di morte, dimissioni, revoca o permanente invalidità di uno o piu’ membri del C.P.A.E. il parroco provvede entro trenta giorni a nominare i sostituti, con la procedura di cui all’art. 3. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio, e possono essere riconfermati.

Art. 9 – Esercizio
L’esercizio finanziario va da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà presentato da parte del Parroco all’Ordinario diocesano, che lo farà esaminare al consiglio Interdiocesano per gli Affari Economici. (can. 1287 §1).

Art. 10 – Informazioni alla comunità
Il C..P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale una relazione sintetica sul bilancio consuntivo annuale; e informa la comunità parrocchiale sull’utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (cfr. can. 1278 § 2), indicando anche opportune iniziative per il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e il sostentamento del clero parrocchiale.

Art. 11 – Validità delle sedute e verbalizzazione
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del segretario, e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12 – Rinvio alle norme generali
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicheranno le norme di Diritti Canonico.

Ultimo aggiornamento Sabato 19 Settembre 2009 13:35  

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